Atti Costitutivi e Statuto Associazione

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE

“Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali”

In data 01 Febbraio 2013 in Potenza alla Via Appia, 333 si sono riuniti i seguenti sigg:

Gentilesca Franco nato a Ravenna il 21/08/1976
Lariccia Giuseppe nato a Potenza il 29/04/1977
Zuccarella Rocco nato a Potenza il 06/05/1984
Martinelli Donato nato a Potenza il 14/01/1978
Guercio Vincenzo Donato nato a Potenza il 18/09/1981
Chiorazzo Mario nato a Chiaromonte il 30/07/1969

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 – È costituita fra i suddetti comparenti l’associazione avente la seguente denominazione:
“Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali – A.N.C.A.C.”
ART. 2 – L’associazione ha sede in Potenza alla Via Appia, 333.
ART. 3 – L’associazione ha come scopo la partecipazione consapevole dei Consiglieri e degli Assessori Comunali all’amministrazione della cosa pubblica affinchè l’azione amministrativa sia indirizzata al servizio dei cittadini.
ART. 4 – L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con la maggioranza dei due terzi dei soci fondatori.
ART. 5 – L’associazione avrà come principi ispiratori (analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto Sociale che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo) l’assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle cariche associative, sovranità dell’assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
ART. 6 – I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato (anni 5) , il Consiglio Direttivo sia composto da sei membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente : Dott. Gentilesca Franco
Vice-Presidente: Ing. Lariccia Giuseppe
Segretario: Avv. Zuccarella Rocco
Tesoriere: Sig. Martinelli Donato
Componente: Ing. Guercio Vincenzo Donato
Componente: Dott. Geol. Chiorazzo Mario

ART. 7 – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.


STATUTO

“Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali – A.N.C.A.C.”

Art. 1 – COSTITUZIONE
È costituita, l’associazione politico e culturale denominata “Associazione Nazionale dei Consiglieri e Assessori Comunali – A.N.C.A.C.” ovvero “A.N.C.A.C.” di seguito per brevità “ANCAC”.
Il contrassegno grafico dell’ANCAC è definito come segue ed è allegato al presente statuto:
Due rami di alloro marroni con foglie, incrociati alla base al cui interno sono posizionate tre sagome umane a mezzo busto, integrate in tre edifici di forma e colore diversi, una scritta in grassetto maiuscolo A.N.C.A.C. che sottende il testo “Associazione Nazionale Consiglieri e Assessori Comunali” su due righi. Gli edifici sono, da sinistra a destra, rispettivamente, una torre di marrone chiaro, un campanile di colore marrone e una torre alta di colore marrone scuro. Il contrassegno non ha colore di sfondo. Le scritte sono di colore marrone scuro.
Il contrassegno può essere modificato completamente.

Art. 2 – SEDE E DURATA
L’ANCAC ha sede legale ed amministrativa in Potenza, via Appia 333. Possono essere istituite altre sedi sul territorio Nazionale.
1. La modifica della sede associativa non rappresenta modifica statutaria e potrà essere disposta dal Consiglio direttivo.
2. L’ANCAC ha durata illimitata nel tempo e può essere sciolta secondo i dettami del successivo art. 16.

Art. 3 – PRINCIPI, SCOPO E ATTIVITA’
L’ANCAC non ha fini di lucro, ha natura indipendente, autonoma, democratica. E’ fondata su principi di trasparenza, tolleranza e solidarietà. Promuove la partecipazione consapevole dei Consiglieri e degli Assessori Comunali all’amministrazione della cosa pubblica affinché l’azione amministrativa sia ispirata al servizio dei cittadini.
L’ANCAC si propone di:
1. Operare affinché l’esperienza amministrativa, dei Consiglieri Comunali e degli Assessori Comunali, possa contribuire al bene comune;
2. Costruire un sistema di rapporti, anche tra gli ex Consiglieri Comunali e ex Assessori Comunali, con gli organi amministrativi collaborando al raggiungimento delle migliori condizioni sociali a favore delle comunità rappresentate.
3. Assicurare la formazione e l’aggiornamento degli associati rispetto all’evoluzione delle condizioni nella attività amministrativa dei Comuni.
4. Ascoltare, difendere e valorizzare l’associato all’interno dell’amministrazione di appartenenza.
5. Valorizzare il compito e il ruolo nell’Istituzione comunale, quale principale espressione democratica nazionale, anche mediante convegni, conferenze, pubblicazioni, manifestazioni e iniziative di varia natura;
6. Instaurare rapporti con altre associazioni e con organismi nazionali e internazionali aventi medesimo scopo, obiettivi e finalità.
7. Informare gli associati in merito alle attività delle amministrazioni locali per facilitare la comprensione delle linee programmatiche e dei piani di sviluppo previsti per le comunità di appartenenza.
Ogni associato partecipa alle attività dell’ANCAC e collabora al raggiungimento delle finalità associative.

Art. 4 – SOCI
Possono aderire all’ANCAC i Consiglieri Comunali e gli Assessori Comunali della Repubblica Italiana e coloro che sono stati Consiglieri Comunali o Assessori Comunali.
Possono altresì aderire anche coloro che rivestono cariche pubbliche ma il loro numero massimo non potrà essere superiore al 5% del numero complessivo dei soci.
La qualità di socio si acquisisce su domanda dell’interessato, su cui delibera il Consiglio Direttivo che valuta la richiesta contestualmente al versamento del contributo associativo.
La domanda deve contenere la dichiarazione nella quale si evinca o meno la sussistenza, a proprio carico, di condanne penali e/o di procedimenti penali a carico.
L’adesione all’ANCAC vincola il socio all’osservanza dello Statuto.

Art. 5 – QUOTA ASSOCIATIVA
I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno. In caso di variazione, il pagamento della nuova quota ha inizio con l’anno successivo a quello della relativa deliberazione.

Art. 6 – PATRIMONIO E PROVENTI SOCIALI
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai fondi raccolti fra i soci e da beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti in dono. I proventi sono costituiti dalle quote sociali, dai contributi, dalle donazioni ed elargizioni, dai ricavati delle attività sociali e dai redditi dei cespiti patrimoniali.
L’associazione non può distribuire ai soci anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o beni facenti parte del suo patrimonio.

Art. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
1. L’Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
Tutte le cariche sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo può tuttavia deliberare il rimborso delle spese sostenute dai soci per lo svolgimento di attività relative a una carica sociale o comunque in nome e per conto dell’ANCAC se preventivamente autorizzati.

Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
Sono di competenza dell’Assemblea:
a. l’approvazione della relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;
b. l’adozione del bilancio preventivo e l’approvazione del conto consuntivo, nonché della misura della quota sociale;
c. l’elezione del Consiglio Direttivo;
d. l’elezione del Revisore dei conti;
e. la modifica dello Statuto e del Regolamento.
L’approvazione del primo regolamento è competenza del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente una volta all’anno, entro il secondo semestre.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

Art. 9 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea può svolgersi in prima o, occorrendo, in seconda convocazione;
L’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere spedito per lettera o per email o per fax, almeno 15 giorni prima della riunione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, data e ora della prima e seconda convocazione.
Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare in sede assembleare, da altro socio. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci deleganti.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica o da un componente del Consiglio Direttivo.
Le votazioni sono di regola palesi.
Le votazioni sono segrete in tutti i casi che riguardino persone.
La votazione è segreta se ne è fatta richiesta sottoscritta da almeno un decimo dei presenti. Le votazioni per le elezioni delle cariche, di cui al precedente art. 7, avvengono da parte dei soci nell’Assemblea appositamente convocata secondo il Regolamento dell’ANCAC. L’Assemblea adotta le deliberazioni a maggioranza dei votanti. In caso di modifiche statutarie le stesse sono adottate a maggioranza dei due terzi dei soci presenti, aventi diritto di voto.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri, come da regolamento in vigore all’atto della votazione, eletti dall’Assemblea. Al suo interno vengono individuati il Segretario e il Tesoriere.
Il primo mandato del Consiglio direttivo ha durata di cinque anni, i successivi mandati hanno durata triennale.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Nel caso in cui nell’avviso di convocazione sia indicata una seconda convocazione la seduta è valida con un terzo dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente che resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, convoca l’Assemblea dei soci, a norma dell’art. 8 del presente Statuto, con il seguente ordine del giorno: “Rinnovo degli organi dirigenti per dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo”.

Art. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di organizzazione e di amministrazione, e sui problemi concernenti la vita e l’attività dell’Associazione secondo i fini e le norme statutarie. Ha altresì competenza per sottoporre all’Assemblea le proposte di modifica dello Statuto.
Approva a maggioranza il Regolamento Associativo.
Elegge fra i suoi componenti, il Presidente e nomina i Coordinatori Regionali nel numero di uno per Regione.
Avverso la sospensione, l’interessato può ricorrere, entro 10 giorni dalla comunicazione, all’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo, sentiti i Coordinatori Regionali, elabora, modifica e propone il Regolamento Associativo. Il Regolamento, così come proposto, sarà in seguito valutato dal Consiglio Direttivo che ne delibererà l’approvazione.

Art. 12 – PRESIDENTE
Il Presidente è il Rappresentante Legale dell’A.N.C.A.C., presiede gli organi collegiali ed attiva le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Non può tuttavia contrarre obblighi patrimoniali se non dietro espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere che costituiscono l’Ufficio di Presidenza ed affiancano il Presidente nell’esercizio della attività.
In caso di urgenza, l’Ufficio di Presidenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella prima seduta successiva.

Art. 13 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
Il Segretario e il Tesoriere sono scelti fra i componenti il Consiglio Direttivo.
Il Segretario sovrintende all’organizzazione dell’Associazione e degli uffici della stessa. Cura l’attuazione dei deliberati assunti dagli organi direttivi, per quanto di sua competenza, ed opera in collaborazione con il Presidente dell’Associazione.
Il Tesoriere sovrintende l’amministrazione e provvede alla predisposizione dei bilanci. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
La figura del Segretario e del Tesoriere può essere ricoperta dallo stesso socio.

Art. 14 – REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Revisore può assistere alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 15 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo statuto può essere modificato, con deliberazione di un’Assemblea, in ogni sua parte, secondo le modalità previste dall’art. 9.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento può essere deliberato da una Assemblea straordinaria, con il voto della maggioranza dei soci iscritti, nella forma della votazione diretta. L’Assemblea detterà anche le norme sulla devoluzione delle attività patrimoniali, che dovrà avvenire a favore di altre associazioni aventi scopo e finalità compatibili con le medesime di cui all’Art.3.